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Un'istanza a Equitalia congela i debiti Inps

I contribuenti possono contare su una chance di tutela in più nell'ambito dei processi di riscossione e, tra gli altri, di quelli inerenti i debiti contributivi: l'Inps è infatti intervenuto – con il messaggio n. 1636 dello scorso 28 gennaio – a dettare gli indirizzi operativi per attivare la sospensione della riscossione, secondo le regole introdotte dalla legge di stabilità 2013. Ma vediamo nel dettaglio.
Le cause di sospensione
I commi da 537 a 543 della legge 228/2012 hanno previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la possibilità per i contribuenti di attivarsi nei confronti dei concessionari della riscossione per chiedere la sospensione della stessa e il successivo discarico delle relative cartelle di pagamento. Si tratta peraltro di una procedura che, in determinate fattispecie, può anche condurre all'annullamento automatico degli atti.
L'Inps ha quindi recepito le novità previste dalla legge di stabilità, illustrando i passaggi che il contribuente deve percorrere per attivare la sospensione dei titoli: in particolare, nel caso dei crediti di natura previdenziale vantati dall'istituto, il messaggio 1636 ha precisato che l'ambito applicativo si riferisce sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia alle somme richieste con avviso di addebito, ex articolo 30 del Dl 78/2010.
In particolare, sono sei le fattispecie individuate dalla norma e recepite dall'Inps, in virtù delle quali è consentito all'interessato l'esperimento della procedura di sospensione. Si tratta nel dettaglio:

  • della prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso al provvedimento oggetto della riscossione, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • della sussistenza di un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • della sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore;
  • della sospensione giudiziale, oppure che discende da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore;
  • del pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  • di qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

L'istanza del contribuente
Se dunque il contribuente, a cui sia stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di addebito, dovesse trovarsi in una delle sei situazioni descritte in precedenza, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva può presentare un'istanza, redatta con la modulistica rilasciata da Equitalia con la circolare n. 2/2013.
È questo lo step che innesca le fasi successive, che coinvolgono sia l'agente della riscossione sia – nel caso descritto – l'Inps: infatti, la dichiarazione del contribuente ha l'effetto di sospendere immediatamente l'esecuzione del titolo.
L'istanza potrà essere presentata anche attraverso modalità telematiche (ad esempio tramite la posta elettronica certificata). Oltre alle generalità del contribuente/azienda e dell'atto in oggetto, l'istanza dovrà contenere la documentazione a sostegno dell'annullamento dell'atto nonché i documenti di riconoscimento utili all'autocertificazione (la dichiarazione può anche essere presentata da un soggetto delegato): è importante osservare queste indicazioni con attenzione poiché sono oggetto di una prima verifica da parte del concessionario che le riceve. Nel caso l'istanza fosse incompleta sarà quest'ultimo a contattare il debitore per invitarlo alla relativa integrazione.
Il ruolo dell'Inps
L'agente della riscossione, ricevuta la dichiarazione dà vita alla seconda fase: qui entra in gioco l'Inps, al quale il concessionario inoltra con apposita modulistica la dichiarazione ricevuta (entro 10 giorni). Effettuati gli opportuni controlli, l'Inps, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, entro i successivi 60 giorni, comunica al contribuente l'esito positivo dell'istanza o l'inidoneità della documentazione prodotta.
Nel primo caso è l'Inps stesso che trasmette al concessionario della riscossione il provvedimento di sospensione/sgravio della partita debitoria, mentre nel secondo ripartirà l'attività di recupero.
In caso invece di inerzia dell'Inps e di mancata risposta nel termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente, si ha l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo.

In sintesi
L'iter si applica alle pretese contributive interessate da:

  • prescrizione o decadenza del credito in questione
  • provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore
  • provvedimento di sospensione in via amministrativa o giudiziale
  • sentenza che abbia annullato la pretesa dell'ente creditore
  • pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito


La procedura di sospensione segue queste tappe:
1.il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto (ad esempio la cartella di pagamento,la comunicazione di fermo amministrativo, eccetera), presenta all'agente della riscossione una dichiarazione che il credito in oggetto non è dovuto in conseguenza delle motivazioni sopra elencate. L'istanza va redatta su apposita modulistica rilasciata da Equitalia (circolare 2/2013) e deve contenere alcuni elementi essenziali (la procedura si applica anche alle istanze presentate al concessionario prima dell'entrata in vigore della legge 228/2012)
2.entro 10 giorni, il concessionario trasmette l'istanza all'Inps
3.entro i successivi 60 giorni, l'Inps informa il contribuente circa l'esito
4.se l'istanza è accolta, l'Inps trasmette all'agente il provvedimento di sgravio; viceversa riprende l'attività di riscossione
5.decorsi 220 giorni dall'istanza senza che l'Inps abbia comunicato l'informazione al contribuente, scatta il silenzio-assenso e il conseguente annullamento dell'atto

Se il contribuente produce una dichiarazione falsa:

  • scatta la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro
  • scattano le responsabilità di carattere penale

tratto da ilsole24ore.com

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