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Anatocismo: banca condannata a risarcire 365.000 euro

Grande svolta in ambito di anatocismo bancario: il Tribunale di Treviso (sezione di Montebelluna, Giudice Susanna Menegazzi) con la sentenza n. 1101/13 del 10/6/13 ha condannato Banca Intesa a restituire a Doggy srl, la somma di € 365.068,34, oltre interessi e spese, per rimborso di interessi composti addebitati in conto fino al 2005. Un Tribunale ha così dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi anche praticata dopo il giugno 2000.

Di fatto, subito dopo le sentenze del ’99 con le quali la Cassazione ha dichiarato la illegittimità della pratica bancaria della capitalizzazione degli interessi perché fonte di produzione di interessi anatocistici (interessi su interessi), il legislatore ha ben pensato di soccorrere le banche, preoccupate dal temuto fiorire di richieste di rimborso, emanando la Delibera CICR 9/2/2000 con la quale, alla sola condizione di parità di trattamento di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori, ha di fatto rilegittimato per legge la produzione degli interessi composti a favore delle banche e a sfavore dei correntisti. Per effetto di tale norma questi ultimi potevano dunque fino ad oggi richiedere il rimborso degli interessi anatocistici addebitati solo fino al giugno 2000, e non oltre.

La sentenza di Treviso, emessa dal Giudice Susanna Menegazzi, fa seguito ad altri recenti precedenti e consolida un nuovo orientamento che si sta affermando sempre più diffusamente (Trib. Mondovì, sentenza del 17/02/2009; Trib. Venezia, sentenza del 22/01/2007; Trib. Torino, sentenza del 05/10/2007; Trib. Padova, sentenza del 27/04/2008), dichiarando la inefficacia e inapplicabilità del disposto della Delibera CICR ai contratti che erano già in corso al momento della sua entrata in vigore. Il Tribunale ha infatti accettato la tesi difensiva secondo la quale una clausola nulla per violazione di legge, quella appunto che prevede la capitalizzazione degli interessi, non può essere sanata unilateralmente ma, con la entrata in vigore della Delibera CICR, necessita di una nuova pattuizione che in questo come in molti altri casi non è avvenuta.

A nulla rileva che le banche si siano adeguate alle disposizioni della Delibera CICR e abbiano dato prova dell’adeguamento mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione per iscritto al correntista. Recita infatti la sentenza del Tribunale del Foro Trevigiano – Sezione di Montebelluna: “Ma se anche la banca avesse applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della Delibera CICR quanto a pubblicazione e comunicazione al cliente, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorrerebbe una pattuizione perché non può parlarsi di modifica “in melius” (ulteriore condizione posta dalla Delibera CICR) rispetto ad una clausola in precedenza nulla”.

Anche il non lontano Foro Friulano di Pordenone afferma in numerose pronunce la non applicabilità della Delibera CICR 9/2/2000 e la necessità di un accordo contrattuale che preveda la periodicità di capitalizzazione al fine di considerare la stessa legittima per gli anni successivi al 2000. “Questo nuovo orientamento della giurisprudenza, afferma l’avv. Fabiani, è di grande importanza pratica perché consente a tutti i correntisti titolari di un rapporto di conto corrente acceso prima del giugno 2000 di ottenere non solo il rimborso degli interessi anatocistici addebitati fino ad oggi, ma anche la eliminazione dal contratto della onerosa clausola di capitalizzazione”.

tratto da lindipendenza.it

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