Equitalia: la cartella e’ nulla se non vi e’ l’indicazione della base di calcolo degli interessi
La sentenza nr. 4516/2012 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, in data 21 marzo 2012, rappresenta senza alcun dubbio una decisione storica! Di fatto il 90% delle cartelle notificate successivamente al giugno 2008 possono dirsi suscettibili di (vincente) opposizione.
La decisione va a riprendere in taluni aspetti una precedente sentenza della Suprema Corte, la nr. 10805/2010, pur non astenendosi dal toccare profili nuovi e molto interessanti.
A parere degli Ill.mi Giudicanti devono considerarsi nulle le cartelle “non contenenti l’indicazione della base di calcolo degli interessi”. La Suprema Corte sembra così riferirsi a tutte quelle cartelle (il 90%, se non di più) in cui si è omessa l’indicazione dettagliata delle aliquote applicate per ogni annualità di mora.
Inequivocabile in tal senso la Corte quando, nel proseguire, afferma che saranno illegittime “tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”.
A nulla rileva che gli interessi siano stati calcolati secondo il disposto dell’art. 20, D.P.R. nr. 602/1973, il quale recita che “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo”.
E’ intuibile che Equitalia provvederà, sin dai prossimi mesi, a rivedere le cartelle esattoriali con l’indicazione dettagliata degli interessi. Per intanto è bene mobilitarsi e proporre prontamente opposizione alle cartelle secondo le ragioni sopra esposte. La stessa non potrà che essere vincente!
Sentenza per esteso
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 22 febbraio – 21 marzo 2012, n. 4516
tratto da finanzaeinvestimenti.it