Stipendi a pignorabilità ridotta. Per debiti fino a 2.500 euro Equitalia potrà aggredire un decimo della retribuzione
Nuovi limiti ai pignoramenti esattoriali di stipendi, salari o altre indennità: lo prevede l'articolo 3, comma 5 del decreto legge 16/2012 approvato definitivamente martedì dal Senato. Le novità riguardano sia il pagamento diretto al concessionario, sia le soglie di pignorabilità, sia, infine, i limiti per l'espropriazione immobiliare.
Il «peso» della notifica
Le modifiche rispetto al sistema precedente riguardano la soglia massima di aggredibilità da parte del concessionario, cioè il limite di pignorabilità. L'articolo 3, comma 5, modificando l'articolo 72 bis del Dpr 602/1973 (che disciplina la riscossione delle imposte), riguarda l'atto di pignoramento dei crediti che il debitore vanta verso terzi: fino a oggi, per pignorare questi crediti occorreva citare il datore di lavoro a comparire in Tribunale per dichiarare l'esistenza di un credito del debitore (ad esempio per stipendio). Dal Dl 16/2012 in poi l'atto di pignoramento può contenere l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Si tratta di uno snellimento della procedura, evitando al datore di lavoro di presentarsi davanti al giudice per sentirsi comunicare fatti e circostanze che non lo riguardano direttamente: la necessità che le somme, delle quali il datore di lavoro sia debitore verso chi a sua volta ha debiti in riscossione esattoriale, non siano distratte dalla destinazione al creditore esattoriale è ora valida già con la notifica del pignoramento. Infatti, il pignoramento contiene l'ordine al terzo (erogatore dello stipendio o salario) di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Questa semplificazione non opera per i crediti pensionistici, per i quali l'articolo 72 bis del Dpr 602/1973 esclude che si possa ricorrere all'ordine diretto di pagamento.
Le somme pignorabili
La seconda e più articolata modifica al sistema di riscossione mediante pignoramento è contenuta nell'articolo 3, comma 5 lettera b del decreto legge 16/2012, e riguarda l'entità delle somme pignorabili. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate da un privato creditore che abbia un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo, mutuo stipulato da notaio) o da un soggetto pubblico (ad esempio per imposte e tasse).
Il pignoramento che avviene attraverso l'agente della riscossione è oggi innovato. Prima del decreto legge, il limite al pignoramento era di un quinto (articolo 545, comma 4 del Codice di procedura civile). Per il periodo dal 2 marzo 2012 alla pubblicazione della conversione del Dl sulla «Gazzetta Ufficiale», il pignoramento esattoriale ha due scaglioni: può avvenire a) in misura pari a un decimo, per importi fino a 2mila euro; b) in misura pari a un settimo per importi da 2mila a 5mila euro.
Con una modifica contenuta nella legge di conversione, dalla data di pubblicazione della legge le somme pignorabili dall'agente della riscossione diventano a un decimo per importi fino a 2.500 euro (500 euro in più) e in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5mila. Il decreto legge sottolinea che se il debitore ha stiendi o salari superiori a 5mila euro, il concessionario può comunque procedere al pignoramento fino a un quinto di stipendio, salario o altre indennità, come previsto già dall'articolo 545, quarto comma del Codice di procedura civile.
L'esproprio immobiliare
Lo stesso articolo 3 del Dl 16/2012 modifica l'espropriazione immobiliare per crediti riscuotibili a norma del Dpr 602/1973 tramite esattore. L'aggressione su beni immobili, provocandone la vendita all'asta, è possibile se l'importo del credito per cui si procede supera complessivamente 20mila euro, mentre non si procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene (calcolato secondo il meccanismo dell'imposta di registro, moltiplicato per tre, e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede), è inferiore a 20mila euro.
Per crediti da riscuotere inferiori a questo importo, a decorrere dal 2 marzo 2012 non si può iscrivere ipoteca sull'immobile del debitore. Si tratta di misure che mirano a snellire l'attività esattoriale, che prima del decreto 16/2012 non poteva limitare il pignoramento. Per gli importi eccedenti, che non hanno spazio nelle singole rate di stipendio, si procederà con i predetti limiti nei confronti dei ratei di stipendio successivi, sino al soddisfacimento completo della pretesa esattoriale.
tratto da ilsole24ore.com