Fisco/ La bozza del dl: dal 2014 sgravi alle famiglie con il gettito dell'evasione
Fisco/ La bozza del dl: dal 2014 sgravi alle famiglie con il gettito dell'evasione
Il gettito della lotta all'evasione fiscale che arrivera' negli anni 2012 e 2013 sara' destinato a partire dal 2014 a misure di sostegno delle fasce di reddito piu' basse e in particolare all'aumento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico. E' quanto prevede l'articolo 15 della bozza del decreto semplificazioni fiscali che approdera' venerdi' in consiglio dei Ministri.
A decorrere dall'anno 2014, si legge nel testo, "le maggiori entrate derivanti negli anni 2012 e 2013 dalle disposizioni di cui al presente decreto in materia di contrasto all'evasione, potenziamento della riscossione e revisione delle sanzioni, accertate, sulla base dei risultati conseguiti, con apposita relazione del ministro dell'Economia e delle Finanze da presentare al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sono riassegnate nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica al fondo" previsto dal decreto legge 138 del 2011, "per essere destinate, con decreto del presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, a misure, anche non strutturali, di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico".
SCONTRINI - I contribuenti recidivi che non emettono lo scontrino o la ricevuta fiscale finiranno nelle liste selettive dell'Agenzia delle entrate. E' quanto prevede l'articolo 9 della bozza. "L'Agenzia delle entrate - si legge nella bozza - elabora, nell'ambito della propria attivita' di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi".
PARTITE IVA INATTIVE - Arriva la cessazione d'ufficio per le Partite Iva inattive. E' quanto prevede l'art. 9. "L'Agenzia delle Entrate - si legge nella bozza - sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di Partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita'" e "comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della Partita Iva". Il contribuente che rilevera' "eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente" potra' fornire all'Agenzia delle Entrate "i chiarimenti necessari" entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. "La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' - si legge ancora nel testo - e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo". L'Agenzia delle Entrate consentira' a chiunque di verificare mediante i dati disponibili nell'Anagrafe tributaria "la validita' del numero di Partita Iva".
SPESOMETRO - Salta la soglia di tremila euro dello spesometro per le comunicazioni ai fini Iva e torna l'eleneco clienti-fornitori. Lo prevede l'art.2 della bozza. "L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura - si legge nella bozza - e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto".
EQUITALIA - Arriva la rateazione flessibile per i debiti tributari (art. 1). "Il debitore - si legge nel testo - puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno". Una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca "solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza". I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, "non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga" ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973.
tratto da libero.it