Il contratto di mutuo è un negozio giuridico di natura finanziaria tra due soggetti denominati rispettivamente mutuante-creditore, che è colui che concede il prestito, e mutuatario-debitore, che è colui che lo riceve.
Quest’ultimo, oltre alla restituzione del capitale ricevuto, deve corrispondere al finanziatore il compenso (interesse) in misura proporzionale (ma non progressiva) all’ammontare del prestito ed alla sua durata.
Giova ricordare che nella realtà fattuale è molto frequente l’ammortamento del prestito col metodo “Progressivo “ o “Francese” nel quale l’estinzione del prestito avviene attraverso il pagamento di una rata costante da versare periodicamente (a scadenza prefissata) e comprensiva della quota capitale e della quota interessi.
Tra i vari metodi di ammortamento conosciuti, quindi, il più usato è certamente quello Progressivo a Rate Costanti o Metodo Francese. Caratteristica peculiare del metodo è quella di mantenere costante la rata (r = ck + ik) per l’ intera durata del prestito e poiché la quota interessi decresce man mano che il debito viene estinto, aumenterà, conseguentemente, la quota capitale.
Tale metodologia, però, utilizza una formula al cui interno (e più precisamente al denominatore) si trova il famoso binomio di Newton o fattore di capitalizzazione composta (1+I)^n (vietato dalla legge ai sensi degli art. 821 e 1283 del c.c.). Tale binomio è un fattore olimpionico di velocità responsabile della maturazione degli interessi non già in modo proporzionale (in ragione del tempo) così come previsto dall’art. 821 c.c., bensì’ in modo esponenziale. Per tali ragioni l’utilizzo di una siffatta formula è inaccettabile e contra legem.
Spesso, quindi, nella parte letterale del contratto verrà stabilito un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano circa la maturazione degli interessi, mentre nella realtà fattuale inaspettatamente, verrà utilizzato il c.d. ammortamento alla Francese: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi mediante l’utilizzo della capitalizzazione composta.
V’è da ricordare che il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto di mutuo, non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.
La banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero incertezza ( tra tasso nominale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto, V. sentenza n. 113 del 29/11/2008 del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano!
tratto da CorriereSalentino.it
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