Rateizzazione penalizzata con il nuovo sistema
Carlo Nocera 17 gennaio 2012
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Per diminuire il costo delle rateizzazioni con Equitalia non serve il "pacchetto liberalizzazioni" ma è sufficiente intervenire sulla normativa disciplinante i nuovi accertamenti esecutivi, che prevede la "morosità obbligata" per i contribuenti che non riescono a pagare il terzo delle imposte richieste con l'atto entro il termine per la presentazione del ricorso (si veda Il Sole del 18 ottobre 2010): una norma che, peraltro, crea una notevole disparità di trattamento con i contribuenti accertati in base ad atti "non esecutivi".
Nel nuovo sistema previsto per gli atti esecutivi il contribuente potrà vedersi concessa la rateazione «solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione»: come dire che non è attualmente possibile ottenere la rateazione prima che maturi l'affidamento, ossia almeno trentuno giorni dopo il termine per la presentazione del ricorso e, quindi, per il pagamento.
Questa circostanza, che non dipende assolutamente dal contribuente, in caso di impossibilità di pagare in unica soluzione comporta però un automatico aggravio del suo debito in misura pari al 9%, che è l'attuale misura dell'aggio previsto per i casi di morosità, nonché degli interessi di mora: un carico eccessivo e ingiustificato, soprattutto nei casi in cui il contribuente dimostri la volontà di non sottrarsi al pagamento inoltrando, coevamente alla presentazione del ricorso o addirittura prima, l'istanza di rateazione all'agente della riscossione.
Non può nemmeno essere eccepito che l'istanza di rateizzazione possa essere prodotta con fini dilatori, in quanto si tratterebbe di una tesi del tutto infondata se si tiene conto che la legge prevede il "blocco" automatico dell'esecuzione forzata per 180 giorni decorrenti dalla data di affidamento: il che, in termini pratici, può voler dire anche inerzia forzosa di Equitalia per 407 giorni.
Peraltro, non sortisce alcun effetto sulla posizione di morosità, la presentazione dell'istanza di sospensione cautelare al giudice tributario: la richiesta giudiziale, formulata ai sensi dell'articolo 47 del Dlgs 546/1992, è volta a cercare di prevenire la "riattivazione" dell'esecuzione forzata una volta decorsi i 180 giorni di blocco a decorrere dalla data di affidamento, mediante il provvedimento della Commissione di accoglimento dell'istanza medesima.
La misura penalizzante del nuovo regime di esecutività degli atti è ancora più incomprensibile se posta a raffronto con la situazione di un contribuente che si trova nella medesima situazione, ma in ragione di un atto impositivo caratterizzato dalla non esecutività.
Ebbene, in casi del genere se il contribuente all'atto della ricezione della cartella si attiva tempestivamente per la rateizzazione, presentando dunque entro i sessanta giorni previsti per la relativa scadenza l'istanza ad Equitalia, sortisce l'effetto di inibire l'adozione delle misure cautelari. E blocca l'avvio di eventuali azioni esecutive nonché di "congelare" al 4,65% la misura dell'aggio dovuto nei confronti del competente agente della riscossione.
Infatti, soltanto se l'istanza di rateazione viene presentata successivamente al termine di pagamento della cartella, e dunque oltre i sessanta giorni dalla sua notifica, il contribuente è considerato inadempiente a tutti gli effetti.
Così questa istanza non tempestiva non è suscettibile di determinare la revoca di eventuali misure cautelari già adottate e di sospendere eventuali azioni esecutive già avviate, oltre a determinare la debenza di interessi di mora e dell'aggio nell'intera misura a carico del contribuente "ritardatario".
Ma, in questo caso, a differenza di quanto accade nel regime degli accertamenti esecutivi dove matura una morosità "incolpevole", le penalizzazioni previste dalla legge e dalle Direttive di Equitalia sono giustificate dalla negligenza del contribuente, ravvisabile nel fatto che non si è adoperato per la presentazione dell'istanza di rateizzazione nonostante i sessanta giorni di tempo a sua disposizione.
tratto da ilsole24ore.com