itsqenfrderoes
FacebookTwitterLinkedinRSS FeedPinterest

Accertamenti esecutivi per tutti

Accertamenti esecutivi per tutti

Antonio Iorio 17 gennaio 2012

In questo articolo

Argomenti: Fisco | Agenzia Entrate





Con l'anno nuovo gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e Iva, tranne rare eccezioni, sono ormai tutti esecutivi.
La nuova tipologia di atti è entrata in vigore già dal primo ottobre dell'anno scorso, ma doveva riguardare rettifiche relative ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Dal primo gennaio, invece, questi atti rappresentano la regola per le rettifiche in materia di imposte sui redditi e Iva.
Sono ancora esclusi, e quindi seguono il vecchio regime, gli accertamenti relativi: a) ad altri tributi (Imposta di registro, bollo, eccetera); b) non emessi dall'agenzia delle Entrate (dogane, enti locali, eccetera); c) a periodi di imposta non in corso al 31 dicembre 2007: sostanzialmente, dal primo gennaio di quest'anno, potrebbe riguardare i contribuenti che sono stati denunciati per reati tributari per fatti relativi ad anni antecedenti al 2007 con la conseguenza che i termini di decadenza si sono raddoppiati e quindi l'amministrazione può ancora rettificare tali annualità.
Per i nuovi atti scompare, una volta scaduti i relativi termini, sia l'iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso.
Nel caso di proposizione del ricorso l'intimazione ad adempiere al pagamento riguarda invece gli importi pari a un terzo delle maggiori imposte accertate
Il contribuente può facilmente verificare che si tratta di un accertamento esecutivo, e non di un atto che segue il "vecchio regime", cui segue quindi l'iscrizione a ruolo, già dal secondo foglio del provvedimento, dopo la comunicazione delle imposte rettificate, viene, infatti, evidenziato che: a) l'atto ha valore di intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, b) dopo tale periodo diventa esecutivo, c) trascorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza preventiva notifica della cartella.
Il tutto, poi, viene meglio esplicitato nella parte avvertenze, già presente nei "vecchi" atti, ma che, ora, è completamente rivisitata, anche in conseguenza delle altre modifiche normative che non rilevano ai fini dell'esecutività del provvedimento. Le avvertenze forniscono ovviamente una serie di indicazioni (aggi, interessi di mora, eccetera) che, in passato, erano riportate solo sulla cartella.
Per tutte le avvertenze, relative alle fasi che comportano un omesso pagamento totale o parziale, l'amministrazione ricorda nell'atto che, trascorsi ulteriori 30 giorni, le somme vengono affidate all'Agente della riscossione che incasserà un aggio del 9 per cento.
In caso di ritardato pagamento, tale aggio si calcola anche sugli ulteriori interessi giornalieri e su quelli di mora.
Ne consegue che più tardi il contribuente pagherà quanto richiesto, e maggiore sarà l'aggio che l'agente della riscossione incasserà.
Da evidenziare, ancora, che detto aggio compete all'agente della riscossione per il sol fatto che l'Agenzia gli ha affidato le somme da incassare, anche se non porrà in essere alcuna attività, come, ad esempio, per il pagamento spontaneo - ma in ritardo - da parte del contribuente.
La circostanza merita qualche riflessione ed è un po' assimilabile al ritardato pagamento spontaneo delle imposte in banca: mai nessuno penserebbe di attribuire all'istituto di credito un compenso del 9% per il ritardo del contribuente.
Si ricorda infine che l'avviso di accertamento esecutivo non dà evidenza del fatto che per 180 giorni, se il contribuente non dovesse pagare, ed anche se non dovesse ricorrere, l'agente della riscossione non potrà effettuare azioni esecutive.

Le regole base
01 | IL NUOVO REGIME
Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dalle Entrate, per il periodo d'imposta in corso al 2007 e successivi, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap e Iva sono immediatamente esecutivi
02 | GLI EFFETTI
Una volta scaduto il termine per l'impugnazione, in mancanza del pagamento, decorsi 30 giorni, il credito viene affidato direttamente all'agente della Riscossione, senza iscrizione a ruolo né cartella di pagamento
03 | LA SOSPENSIONE
La sola esecuzione viene sospesa per 180 giorni dall'affidamento del credito a Equitalia mentre non sono sospesi (tranne che in via giudiziale) i fermi amministrativi e le ipoteche adottabil

Contattaci al numero verde


Non aspettare ancora e CHIAMA IL NUMERO VERDE cliccando qui 0510217778 , ogni istante è importante e non puoi perderlo per pensare a cosa fare. I nostri legali ti spiegheranno GRATUITAMENTE come agire SUBITO per proteggerti oggi ed anche in futuro da imprevedibili e negativi eventi che ti possono rovinare la vita.


Noi tutti di Tutela Debiti vogliamo semplicemente aiutarti a capire gli errori che hai commesso, per poterti poi indicare come risolverli nei termini di legge, così da non trovarsi ancora in futuro con le stesse problematiche, e soprattutto, insegnarti come tutelare i tuoi beni per non correre il rischio di perdere tutte le tue proprietà faticosamente guadagnate nel corso della vita.

 

Ultima notizia

Sforbiciata a metà dei debiti. Ecco il p…

Un semplice tratto di penna che libera un consumatore dalla metà dei debiti. Un'assoluta anteprima per l'ordinamento italiano, poco conosciuta che ha visto omologato oggi a Pistoia, grazie al M.d.C...

Debiti col Fisco, uno su due paga a rate

Equitalia. «Più del 50% delle riscossioni è avvenuto tramite un dilazionamento» Gli italiani pagano a rate i debiti con il fisco, anche se di piccolo importo. Nell’anno che si è...

Anatocismo: banca condannata a risarcire…

Grande svolta in ambito di anatocismo bancario: il Tribunale di Treviso (sezione di Montebelluna, Giudice Susanna Menegazzi) con la sentenza n. 1101/13 del 10/6/13 ha condannato Banca Intesa a...

Le Iene e il tasso di usura delle banche

La Iena Luigi Pelazza ha indagato sui tassi di interesse delle banche e ha rilevato che in molti casi, sui prestiti che le banche hanno fatto in ...

Nella Legge di Stabilità 2013: possibile…

Equitalia fa un passo indietro sulle cartelle pazze; infatti saranno gli enti creditori ad occuparsi del diniego o dell’accoglimento della domanda di sgravio, alla società di riscossione rimarranno in gestione...