Gerico conta più...
Laura Ambrosi 16 gennaio 2012
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È illegittimo l'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici che si discostano dai risultati degli studi di settore, in quanto sono certamente più affidabili di altri metodi. A precisarlo è la Ctp di Bari con la sentenza n. 214/15/11.
Il Fisco aveva accertato induttivamente maggiori ricavi a carico di un contribuente per l'anno d'imposta 2005, sulla base di un maggiore indice di rotazione di magazzino. La presunzione operata traeva origine da una verifica delle giacenze effettuata dalla Guardia di finanza per l'esercizio 2008, per il quale era stato rilevato un maggior imponibile in conseguenza di una diversa determinazione delle rimanenze.
Nel rilevare che l'indice di rotazione del 2005 risultante dagli studi di settore presentati era inferiore rispetto a quello determinato per l'esercizio 2008, l'ufficio ha ricalcolato il nuovo reddito imponibile con quest'ultimo dato.
Contro l'avviso di accertamento, il contribuente ha presentato ricorso contestando la fondatezza dell'atto perché basato su presunzioni semplici che – oltre a essere prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – erano disattese anche dal risultato stesso degli studi di settore del 2005.
Per tale periodo d'imposta, infatti, erano stati dichiarati ricavi di poco diversi dal valore di riferimento per la congruità, a conferma che i rilievi mossi dalla Guardia di finanza, riguardando un altro esercizio (2008), non potevano considerarsi idonei a rappresentare la situazione pregressa.
La Commissione tributaria provinciale di Bari ha accolto il ricorso, convalidando l'illegittimità della pretesa.
In particolare, il collegio ha evidenziato come fosse inverosimile che l'indice di rotazione di magazzino rilevato nel terzo anno successivo (2008), potesse coincidere con quello pregresso (2005), lasciando presumere «un'invarianza nell'attività economica del ricorrente» per quasi un quadriennio.
L'anomalia del risultato ottenuto con tale procedimento era ulteriormente confermata dagli stessi studi di settore presentati per l'esercizio 2005. Mostravano, infatti, un'attività pressoché congrua rispetto al dato statistico del settore di riferimento, provando così che il maggior imponibile preteso fosse eccessivo.
I giudici hanno sottolineato che il risultato degli studi di settore (tanto inferiore rispetto alla presunzione operata) avrebbe dovuto indurre l'ufficio a una maggiore attenzione nella ricostruzione induttiva dei ricavi. Pertanto, in virtù della rilevante differenza tra il maggior imponibile presunto dall'ufficio e il risultato degli studi di settore, la Ctp non ha ritenuto fondato l'accertamento, accogliendo integralmente il ricorso.
tratto da ilsole24ore.com